Publishing

In quanto editori, in Deart offriamo ai nostri clienti il servizio di gestione delle pratiche per l’assegnazione dei codice ISBN e le pratiche SIAE per i bollini e i diritti audio, sia per le opere multimediali che su carta.

ISBN

L’ISBN (International Standard Book Number) permette l’immediata e inequivocabile identificazione di un titolo o di un’edizione di un titolo di un determinato editore.

La sua utilità si può facilmente riscontrare sia nell’ambito commerciale (rapidità e sicurezza nell’ordinazione e nell’evasione degli ordini, facilità nella rilevazione dei vari dati informativi e statistici) sia nel settore delle biblioteche (controllo, registrazione e varia utilizzazione bibliografica).

Il numero ISBN – stampato sui libri e ampiamente pubblicizzato nei cataloghi editoriali, nelle riviste specializzate, nei listini di vendita, nelle bibliografie nazionali e internazionali – inserisce il paese che lo adotta nel circuito dell’editoria e del commercio di tutto il mondo.

Attribuzione del codice ISBN al libro
Dopo esser stati elaborati correttamente e consegnati all’Editore, i numeri di codice vanno attribuiti ai volumi in modo che si possano identificare senza possibilità di errore. Anche in questa fase si devono seguire le norme internazionali – dettate peraltro da criteri meramente funzionali – perché sia salvaguardata l’uniformità ed evitata ogni possibile confusione. Una volta assegnato, l’ISBN non può più essere utilizzato, anche se il libro al quale è stato inizialmente attribuito è esaurito da molto tempo.

Nuove edizioni
Ogni edizione che comporti modifiche sostanziali rispetto all’edizione precedente (pagine, illustrazioni, formato ecc.) richiede l’attribuzione di un nuovo numero.

Ristampe
La pura e semplice ristampa non comporta l’assegnazione di un nuovo numero, anche nel caso in cui venisse variato il prezzo.

La stampa del codice ISBN
Sui libri l’ISBN deve essere stampato sul retro del frontespizio e sulla parte inferiore della quarta di copertina o della sovraccoperta. Il corpo dei carattere dell’ISBN non dev’essere mai inferiore ai 9 punti. Le varie parti del numero sono separate da un trattino (-). Il numero va preceduto dalla menzione ISBN, esempio: ISBN 88-XXX-XXXX-X (I numeri che formano il codice definiscono la nazione, l’editore, il titolo e il numero di controllo).

Archivio dei codici attribuiti
L’editore avrà cura di tenere debitamente archiviati i codici ISBN di volta in volta attribuiti ai propri titoli, in modo da poter effettuare, all’occorrenza, ogni necessario controllo.

(tratto da “Norme per la numerazione dei libri” – Editrice Bibliografica)

SIAE

Il contrassegno
La Legge n. 248/2000, “Nuove norme di tutela del diritto d’autore”, che integra le norme preesistenti (Legge sul diritto d’autore, n. 633/1941) stabilisce che il contrassegno venga applicato su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto (CD, cassette audio e video, CD Rom, DVD, ecc.) contenente suoni, voci o immagini in movimento che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle protette dalla legge sul diritto d’autore (art. 1, primo comma, legge n.633/1941) destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro (art. 181 bis, legge n. 633/1941). Il compito di applicare un contrassegno, cioè di “vidimare” ognuno di questi supporti è affidato dalla stessa legge alla SIAE.

Che cos’è il contrassegno e qual è la sua funzione
Il contrassegno SIAE è uno strumento di autenticazione e di garanzia, ad uso sia delle Forze dell’ordine che del consumatore, che può così distinguere, a parte le eccezioni più avanti descritte, il prodotto legittimo da quello pirata , permettendo di individuare chi produce, importa o commercializza un certo prodotto.

Com’è fatto e dove si può ottenere
Nel corso degli anni la SIAE ha studiato sempre nuove tecniche per contrastare i tentativi di falsificazione del contrassegno, indicato più comunemente come “bollino SIAE”. Il bollino, che viene attualmente rilasciato da tutte le Sedi regionali SIAE e dalle Filiali è irriproducibile e, una volta attaccato, non può essere rimosso, pena la distruzione;

- è metallizzato e perciò non fotocopiabile né scannerizzabile;
- il logo SIAE è stampato con inchiostro fotocromatico, che, in presenza di una fonte di calore (circa 37-38 gradi), scompare per riapparire dopo pochi istanti;
- le informazioni in esso contenute sono molteplici e consentono di conoscere:
a) il titolo dell’opera;
b) il nome del produttore;
c) il tipo di supporto (CD, CD-ROM, cassetta audio o video, ecc.);
d) il tipo di commercio consentito (noleggio o vendita);
e) la numerazione generale progressiva;
f) la numerazione progressiva relativa a quell’opera.

Il contrassegno della SIAE viene applicato sulla confezione del supporto, in modo da essere visibile e non poter essere rimosso o trasferito su un altro supporto.

Costi
L’importo da pagare per ogni singolo contrassegno è di 0,0310 euro. Tale importo è ridotto a 0,0181 euro per i bollini da apporre su supporti distribuiti gratuitamente o in abbinamento editoriale a pubblicazioni poste in vendita senza maggiorazione del prezzo normalmente praticato (D.P.C.M. 21 dicembre 2001).

Sanzioni
Chiunque, a fini di lucro, detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento od altro supporto per cui la legge n. 633/1941 prescrive, l’apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato oppure produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d’autore o dei diritti connessi, è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire (art.171 ter, lettera d) della legge n.633/1941).

Chiunque duplica abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da cinque a trenta milioni di lire. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore, nel minimo, a due anni di reclusione se il fatto è di rilevante gravità (art.171 bis, legge n.633/1941).

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64 sexies della legge n. 633/1941, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter della stessa legge, oppure distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da cinque a trenta milioni di lire. La pena non è inferiore, nel minimo, a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità (art.171 bis, legge n.633/1941).

Eccezioni
In alcuni casi é possibile (art. 181 bis .3, legge 633), fermo restando l’assolvimento degli obblighi relativi ai diritti d’autore, che la vidimazione sia sostituita da apposita dichiarazione sostitutiva.

Ciò avviene quando si tratti di supporti contenenti programmi per elaboratore (disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518) utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, oppure loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell’opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all’utilizzazione economica delle opere medesime.

In seguito all’emanazione del DPCM 11 luglio 2001, n. 338, sono state individuate alcune categorie di supporti che, per la loro particolare funzione o le loro caratteristiche, non sono assoggettati all’obbligo di vidimazione. In tale caso, quindi, non è necessaria né l’apposizione del bollino né la presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Questi supporti, tassativamente elencati dall’art. 5.3 del suddetto decreto, sono quelli:

a. accessoriamente distribuiti nell’ambito della vendita di contratti di licenza d’uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con la SIAE;
b. distribuiti gratuitamente dal produttore e comunque con il suo consenso, in versione parziale ed a carattere dimostrativo;
c. distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente installazione sul personal computer dell’utente attraverso server o siti internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall’elaboratore personale dell’utente, salva la copia privata;
d. distribuiti esclusivamente dal produttore al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate all’aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da software già installato;
e. destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (general pocket radio service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
f. inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al controllo oppure alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
g. inclusi in apparati di analisi biologica o chimica oppure di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
h. destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Non sono, infine, soggetti a vidimazione né a dichiarazione sostitutiva “i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi, realizzano per finalità esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria attività di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro” (art. 7 dello stesso decreto).

Obblighi del produttore

Il Produttore di supporti fonovideografici in qualsiasi formato (CD, MC, LP, VHS, DVD, CD-ROM o nuovi formati), prima di effettuare la riproduzione in copie del supporto master, deve corrispondere il compenso dovuto per diritto d’autore per la registrazione delle opere musicali protette, per la riproduzione in copie e per la distribuzione, anche se gratuita, degli esemplari. Queste attività sono infatti soggette ai diritti esclusivi dell’autore (articoli 13 e 61 della legge n. 633/194).

Inoltre, i supporti fonografici e videografici possono circolare solo se muniti dell’apposito contrassegno SIAE. La distribuzione al pubblico di supporti che ne siano privi, dà luogo a sanzioni penali.

Richiesta licenza

Supporti audio
Per le produzioni discografiche in qualsiasi formato il Produttore deve rivolgersi preventivamente solo alleSedi Regionali o Filiali della SIAE abilitate al servizio: Milano Torino – Verona – Bologna – Genova – Firenze – Roma – Napoli – Reggio Calabria – Palermo – Catania – Cagliari ed effettuate la richiesta di licenza sul modulo DRM2.

I moduli di richiesta di licenza devono essere firmati dal Produttore (titolare o legale rappresentante o persona da lui delegata). Devono essere obbligatoriamente allegate al modulo DRM2 (supporti fonografici):

1. una label-copy, che contenga:
– i dati identificativi del supporto: numero di catalogo, marchio (nome dell’etichetta), numero di esemplari che compongono il prodotto (in caso di cofanetti, album doppi), titolo del supporto, durata totale, nome degli artisti interpreti, proprietario della registrazione e anno di prima pubblicazione;
– l’elenco delle opere utilizzate con l’indicazione: del titolo (brano musicale, poesia, libro, opera drammatica, lirica ecc.), degli autori ed eventuali editori, della durata, dell’artista interprete, dell’esecutore (o del complesso orchestrale), del proprietario della registrazione e dell’anno di prima pubblicazione;

2. un esemplare a stampa della fascetta/inlay card/booklet del supporto o del layout definitivo, che, oltre alle indicazioni obbligatorie (articolo 62 della legge 633/41), contengano:
– il numero di catalogo del prodotto;
– il marchio;
– il titolo del prodotto;
– l’anno di prima pubblicazione e il nome del Produttore proprietario della registrazione, preceduti dal simbolo ?;
– il titolo di ogni singolo brano registrato, con l’indicazione del nome degli autori ed editori, preceduti dal simbolo ©, quello dell’artista/i e/o del complesso orchestrale;
– il nome del Produttore proprietario della registrazione del singolo brano, con l’indicazione dell’anno della prima pubblicazione, preceduti dal simbolo ?.

Supporti video
Per le produzioni video su VHS o DVD, le richieste di licenza, da presentare mediante compilazione del modulo DRV2, possono essere presentate presso una qualunque delle Sedi Regionali della SIAE, nei capoluoghi di regione.

I moduli di richiesta di licenza devono essere firmati dal Produttore (titolare o legale rappresentante o persona da lui delegata).

Devono essere obbligatoriamente allegate al modulo DRV2 (supporti videografici):
– il dettaglio delle opere riprodotte (titolo del film, telefilm, episodi, documentario, opera drammatica, ecc.);
– il programma delle opere musicali inserite, con l’indicazione dei titoli dei brani, dei nomi degli autori e della durata di riproduzione di ciascuna opera.

Per le sole riproduzioni di film del normale circuito cinematografico, non è necessario depositare il programma musicale, ma è sufficiente l’indicazione sul modulo DRV2 della nazionalità del film, del nome del produttore cinematografico e del numero di nulla osta rilasciato dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali.

Ristampe audio e video
Nel caso di ristampe dovrà essere compilato il modulo DRM2Rist e/o DRV2Rist, consegnato al Produttore in allegato alla prima licenza e ad ogni successiva licenza di ristampa. Il DRM2Rist e/o DRV2Rist è parzialmente precompilato e ad esso non devono essere allegate label-copy, booklet e/o programmi musicali.

Rilascio licenza

La SIAE provvederà, terminata l’istruttoria della richiesta, a rilasciare al Produttore il modulo di licenza DRM4 in caso di supporti audio ed il modulo DRV4 in caso di supporti video e/o multimediali. Sui moduli vengono riportati:

a) i dati identificativi del supporto forniti dal produttore (titolo, numero di catalogo, marchio, tipo supporto, prezzo, destinazione commerciale);
b) a fianco di ciascun titolo utilizzato sul supporto:
– in caso di supporti audio: il genere di repertorio di cui si tratta (M musica, O opere letterarie, D opere drammatiche-operette, L opere liriche);
– in caso di supporti video: il tipo di utilizzazione (Film circuito cinematografico, Videogiochi, Homevideo, Musiche primo piano, sottofondo, Telefilm, Videoclip, Commedie musicali, Opere di prosa e televisive, Opere liriche e coreografiche, Opere letterarie); · il riferimento del titolo utilizzato (S.I.A.E. opera amministrata dalla SIAE, P.D. opera di pubblico dominio, N.A. opera non amministrata dalla SIAE, P.A.S. opera i cui aventi diritto sono al momento sconosciuti dalla SIAE);
– per i soli film destinati alla circolazione nelle sale cinematografiche viene riportata anche la nazionalità di origine della pellicola, l’anno di produzione, ed il numero di Nulla Osta rilasciato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
– il totale del compenso dovuto per diritti d’autore per ciascun genere di repertorio (musicale, drammatico, letterario ecc.) e comunque limitatamente ai titoli con referenza S.I.A.E.

La licenza rilasciata riguarda esclusivamente i diritti d’autore relativi alla registrazione, riproduzione e distribuzione degli esemplari delle sole opere amministrate dalla SIAE.

La licenza non riguarda i diritti connessi al diritto d’autore, come quelli che spettano al produttore originale, proprietario della registrazione master, o agli artisti interpreti ed esecutori, né riguarda eventuali diritti di sincronizzazione (abbinamento suono/immagini).

La licenza SIAE e l’applicazione del contrassegno non sanano eventuali illeciti nei confronti di questi aventi diritto; se, nel corso dell’istruttoria, questi illeciti vengono rilevati dalla SIAE, il rilascio della licenza relativa ai diritti d’autore e l’applicazione del contrassegno possono essere rifiutati.

Domande frequenti (FAQ)

    Quando applicare il contrassegno SIAE


- sempre sui DVD Video
- sempre sui CD Audio anche se contiene musica auto-prodotta
- nei CD Rom se sono presenti musiche anche se auto-prodotte o freeware
- nei CD Rom se sono presenti dei video anche se auto-prodotti
- nei CD Rom se vengono distribuiti in vendita al pubblico
- nei CD Rom se contengono opere protette da copyright (quadri, fotografie ecc…)

    Posso utilizzare una musica di pubblico dominio?


- il diritto d’autore decade dopo 70 anni dal decesso dell’autore, ad esempio un’opera di Mozart è libera da diritti d’autore, attenzione però, questo non da il diritto di riprodurla prelevandola (riversamento in gergo tecnico) da un CD Audio in commercio, infatti vi sono sulla musica i diritti di riproduzione dell’editore e degli interpreti (orchestra, strumentisti, cantanti ecc.)

    Come posso fare per utilizzare una musica?


- se debbo utilizzare una musica vecchia posso noleggiare un’orchestra, una sala d’incisione e far eseguire il brano per proprio conto, sicuramente l’opzione più costosa

- se prendo una musica da un CD Audio in commercio debbo richiedere l’autorizzazione dell’autore o meglio dell’editore (spesso è impossibile contattare l’autore se estero), per ottenere la bollinatura Siae le autorizzazioni dell’autore o dell’editore sono INDISPENSABILI.

- se il CD Rom contiene immagini coperte da copyright (quadri, fotografie ecc.) debbo esibire l’autorizzazione dell’autore o dell’editore o del proprietario dell’opera in caso contrario la SIAE non rilascia le necessarie autorizzazioni.

    Cosa devo fare per utilizzare una musica?


è indispensabile comunicare con esattezza i seguenti dati:

- nome e cognome dell’autore (no nome di gruppo o orchestra)
- nome o ragione sociale dell’editore
- titolo del brano
- durata in secondi
- referenza SIAE (può essere omesso se non la si conosce)

in mancanza di uno solo di questi dati non sarà possibile ottenere i contrassegni SIAE, di conseguenza, prima di utilizzare una musica sincerarsi di ottenere i dati per la richiesta.

    Quando posso evitare di mettere il bollino SIAE su un CD Rom?


Per evitare la bollinatura SIAE vi sono essenzialmente due casi:

- nel primo caso il CD Rom deve essere distribuito al pubblico in omaggio, non deve assolutamente contenere ne musiche ne video anche se auto-prodotti o freeware o esenti da diritto d’autore.
- nel secondo caso, ad esempio per un abbinamento editoriale per grossi quantitativi, e’ possibile richiedere direttamente alla SIAE l’esenzione dall’applicazione del contrassegno.

    Quanto costa il contrassegno SIAE e quanto tempo e’ necessario per averlo?


- Il bollino SIAE ha un costo medio di Euro 0,02 + iva e deve essere pagato al momento del ritiro, ovviamente il costo puo’ lievitare mediamente sino a 0,16 euro + iva a causa dei diritti dell’autore

- Il tempo necessario varia da sede a sede e in funzione dei carichi di lavoro SIAE, generalmente, si consiglia di calcolare un periodo compreso fra 5 e 10 gg lavorativi.